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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale
che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n°
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile
- nonché dal Codice del Consumo di cui al D.
Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue
successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, devono essere
autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza
la combinazione degli elementi di cui al seguente
art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfettario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte
le condizioni richieste per la fruizione del servizio,
per conto della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare senza remunerazione un
pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis) che costituiscano parte significativa
del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli
artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia
di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali
di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA
TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo
o nel programma fuori catalogo una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori
catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se
applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità
civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma
fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore
(Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del
viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri
circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi
e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio
del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino a un massimo del 25%
del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta
impegnativa e la data entro cui, prima della partenza,
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal
catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro. In caso di
mancato pagamento delle somme di cui sopra da
parte del consumatore o di mancato versamento
delle somme dall’agenzia intermediaria all’organizzatore,
l’agenzia intermediaria o l’organizzatore
avranno facoltà di dichiarare risolto il contratto - e
ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto
pervenire al consumatore i titoli di legittimazione
(cd. “voucher”) o i titoli di trasporto - con conseguente
applicazione delle penali di cancellazione
previste dal successivo art. 10, comma IV.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo
o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni
di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come riportata nella
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario
del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o
programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore
che abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente
il diritto di riacquisire la somma già pagata
o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico
sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo
10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito,
relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art.
33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli
ad annullare.
10.RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in
misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o
di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2,
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il
costo individuale